Affido condiviso e paritetico: può consentire al figlio di recuperare serenità ed equilibrio
Confermato il provvedimento con cui si è stabilito che il minore passerà col padre e con la madre uguali periodi di tempo
Laddove il paziente non sia stato adeguatamente informato riguardo ai possibili esiti, anche in ordine al risultato estetico che possa scaturire, si può ritenere presuntivamente che il consenso non sarebbe stato prestato se l’informazione fosse stata offerta
Decisivo il riferimento alla gravità dell’addebito (per il disvalore dei comportamenti contestati, l’intenzionalità dell’elemento soggettivo, le mansioni di responsabilità svolte dal lavoratore, la circostanza che egli si sia avvalso della collaborazione di un sottoposto), gravità che giustifica il venir meno del rapporto fiduciario con il datore di lavoro, rendendo proporzionata la sanzione espulsiva