Stalking: va tutelata non solo la tranquillità psichica della persona
Necessaria una complessiva protezione del singolo da comportamenti che ne condizionino pesantemente la vita e la tranquillità personale
Il reato di stalking è preordinato alla tutela della tranquillità psichica, e, più in generale, della persona nel suo insieme. Ciò significa che il delitto di atti persecutori tutela la libertà morale, ma anche la complessiva protezione del singolo da comportamenti che ne condizionino pesantemente la vita e la tranquillità personale, procurando ansie, preoccupazioni e paure, ovvero costringendo a modificare comportamenti ed abitudini di vita, tanto da potersi ritenere tutelata complessivamente la libertà psicofisica della persona e il suo benessere, anche, nei casi estremi, quanto al profilo della salute mentale.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (sentenza numero 18404 del 21 maggio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato dalla condotta di un uomo, finito sotto processo per avere, con minacce e articoli di stampa, scoraggiato possibili compratori ad acquistare il sito industriale di sua sorella, provocandole un perdurante e grave stato di ansia e di paura, tanto dal tentare il suicidio – non verificatosi grazie all’intervento della figlia –, ingenerando un fondato timore per la propria incolumità, con alterazione delle abitudini di vita.
In generale, il delitto di atti persecutori – che ha natura di reato abituale e di danno – è integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice e dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell’evento, che deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, sicché ciò che rileva è la identificabilità di questi quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione di uno degli eventi, alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, che condividono il medesimo nucleo essenziale, rappresentato dallo stato di prostrazione psicologica della vittima delle condotte persecutorie.
È tale nucleo essenziale a qualificare giuridicamente la condotta che può, invero, esplicarsi con modalità atipica, in qualsivoglia ambito della vita, purché sia idonea a ledere il bene interesse tutelato, e dunque la libertà morale della persona offesa, all’esito della necessaria verifica causale. In altri termini, il contesto entro cui si situa la condotta persecutoria è del tutto irrilevante, quando essa abbia determinato un vulnus alla libera autodeterminazione della persona offesa, determinando uno degli eventi previsti dal reato di stalking.
E assume mero contenuto descrittivo, che peraltro registra ma non limita la varietà degli ambiti fenomenologici, il riferimento a diverse declinazioni del reato, correlate a specifiche ambientazioni (stalking condominiale, ad esempio, o giudiziario).
Analizzando la specifica vicenda, per i giudici di Cassazione è evidente come le azioni complessivamente realizzate dall’uomo (minacce di incendiare ed inquinare l’area industriale, minacce di farsi trovare con una bombola di gas ed un accendino se la sorella si fosse recata con acquirenti, pubblicazione di articoli di stampa falsi sul presunto inquinamento dell’area industriale, plurimi atti ostruzionistici quali la mancata liberazione dell’immobile, illegittimamente occupato senza titolo), per le loro connotazioni, abbiano concretizzato la condotta persecutoria contestata, essendo idoneo lo stillicidio di azioni commissive ed omissive realizzate ad alterare, anche in termini gravi, la serenità del destinatario, per effetto del grave stato, di ansia che possono provocare.