Cittadinanza italiana: fondamentale la residenza legale per oltre dieci anni

Il requisito richiede però non solo la continuità dell’iscrizione anagrafica, ma anche l’ininterrotto possesso di un valido titolo di soggiorno per l’intero decennio antecedente la domanda

Cittadinanza italiana: fondamentale la residenza legale per oltre dieci anni

Ai fini della concessione della cittadinanza italiana, il requisito della residenza legale ultradecennale richiede non solo la continuità dell’iscrizione anagrafica, ma anche l’ininterrotto possesso di un valido titolo di soggiorno per l’intero decennio antecedente la domanda.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 12612 del 10 luglio 2026 del Tar Lazio), i quali, chiamati a prendere in esame la posizione di uno straniero, aggiungono che il ‘permesso di soggiorno’ per lavoro stagionale è idoneo a comprovare la legittimità del soggiorno solo per il periodo della sua validità, e, quindi, alla sua scadenza, in mancanza di un diverso titolo di soggiorno, si interrompe la continuità della residenza legale, con conseguente inammissibilità della domanda di cittadinanza. Anche perché l’iscrizione anagrafica, di per sé, non è sufficiente a sanare i periodi di permanenza privi di un titolo di soggiorno valido.
Inutili le obiezioni sollevate dallo straniero, il quale vede respinta la sua richiesta di cittadinanza italiana per naturalizzazione.
In premessa, viene richiamata la normativa sulla cittadinanza, normativa secondo cui la cittadinanza italiana può essere concessa, con decreto del Presidente della Repubblica, allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. In aggiunta, poi, va tenuto presente che si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica.
In sostanza, il requisito della residenza decennale nel territorio della Repubblica italiana deve essere posseduto attualmente ed ininterrottamente alla data di presentazione della domanda.
Le norme in materia esigono non la mera presenza in Italia dello straniero, ma la residenza legale ultradecennale, ossia il mantenimento di un’ininterrotta situazione fattuale di residenza accertata in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe.
Tuttavia, è altresì vero che la permanenza sul territorio nazionale deve essere prima di tutto corroborata dal possesso di un regolare titolo di soggiorno al momento di presentazione dell’istanza di cittadinanza per tutto il decennio antecedente. 23) sono effettuate in favore dello straniero regolarmente soggiornante.
Ciò detto, nella vicenda in esame si è appurato che alla data di presentazione della domanda, cioè nel 2022, lo straniero era sprovvisto di un titolo di soggiorno idoneo per l’intero arco decennale antecedente, visto che solo dal 2014 risulta titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo e visto che in precedenza gli erano stati rilasciati dalla Questura un primo ‘permesso di soggiorno’ per lavoro stagionale (settembre 2008 - maggio 2009), un secondo ‘permesso di soggiorno’ per lavoro stagionale (agosto 2011 - maggio 2012).
Secondo lo Stato, i suddetti ‘permessi di soggiorno’ per lavoro stagionale sono da non considerarsi utili in quanto caratterizzati da una validità temporale limitata e non rinnovabile, visto che peraltro, al termine della validità temporale del ‘permesso di soggiorno’ per lavoro temporale l’intestatario deve far rientro nel Paese di provenienza.
Il ‘permesso di soggiorno’ per motivi di lavoro stagionale ha poi una durata variabile in base al contratto di lavoro, e, anche se è a tutti gli effetti un titolo che autorizza la legittima permanenza dello straniero sul territorio nazionale, alla sua scadenza l’intestatario è privo di idoneo titolo di soggiorno sul territorio nazionale., salvo che non sia possibile una proroga o un rinnovo in caso di nuova opportunità di lavoro, fermo restando, in ogni caso, il limite di nove mesi. Tuttavia, se lo straniero rispetta la scadenza del ‘permesso di soggiorno’, rientrando nel Paese di provenienza, ha diritto di precedenza, per un periodo successivo lavorativo, rispetto ai suoi concittadini mai entrati in Italia per motivi di lavoro.
In sostanza, il ‘permesso di soggiorno’ ha incontestabilmente una durata temporale limitata e alla sua scadenza l’intestatario deve far rientro nel Paese di provenienza, per cui la permanenza dello straniero sul territorio italiano, dopo tale momento, non sarebbe assistita dalla titolarità di un valido titolo di soggiorno.
Questo significa che, impregiudicata l’idoneità del ‘permesso’ per lavoro stagionale ad integrare una condizione di soggiorno legale durante la sua validità, allo straniero si contesta, in realtà, l’assenza di un titolo di soggiorno dopo la scadenza dei due permessi di soggiorno rilasciati per motivo di lavoro stagionale, quando sarebbe stato tenuto a far rientro nel Paese di provenienza.
I giudici aggiungono poi che l’evocata iscrizione anagrafica ultradecennale ininterrotta non è ex se in grado di far fronte alla mancanza di un idoneo titolo di soggiorno nei frangenti evidenziati e quindi sanare una eventuale posizione di soggiornante di mero fatto (per il caso di mancato rientro in patria da parte dello straniero con ‘permesso di soggiorno’ scaduto), in cui l’eventuale permanenza in Italia resta nell’ambito del giuridicamente irrilevante.

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