Concordato preventivo: revoca legittima se sono occultate situazioni idonee a influire sui creditor

Impossibile riconoscere alcun rilievo ai ravvedimenti postumi del debitore, anche perché è rilevante il tentativo di frode posto in essere dall’imprenditore al momento del deposito della domanda, indipendentemente dalla circostanza che essa, a seguito degli accertamenti degli organi della procedura, sia stata successivamente emendata

Concordato preventivo: revoca legittima se sono occultate situazioni idonee a influire sui creditor

Gli atti di frode che possono portare alla revoca del concordato preventivo devono essere caratterizzati dalla valenza decettiva, sicché vanno intesi, sul piano oggettivo, alla stregua di condotte poste in essere per occultare situazioni di fatto idonee a influire sul giudizio dei creditori. Il carattere potenzialmente decettivo deve essere idoneo a pregiudicare il consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dei creditori stessi e, successivamente, accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza e integrale rilevanza a fronte di una precedente inadeguata rappresentazione.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 2042 del 30 gennaio 2026 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere posizione sulla domanda di concordato preventivo proposta da una ‘s.r.l.’, aggiungono che non si può riconoscere alcun rilievo ai ravvedimenti postumi del debitore, anche perché è rilevante il tentativo di frode posto in essere dall’imprenditore al momento del deposito della domanda, indipendentemente dalla circostanza che essa, a seguito degli accertamenti degli organi della procedura, sia stata successivamente emendata.
Analizzando la specifica vicenda, si è fatto riferimento, tra l’altro, ad un corso di formazione – sua ‘Interfaccia uomo-macchina’ – che si sarebbe dovuto tenere nel corso della procedura di concordato preventivo, sul cui svolgimento sono sorti non pochi dubbi, anche perché i dipendenti della società sono risultati stranieri e svolgono solo funzioni manuali, senza dimenticare che l’attività della società è risultata in corso di cessazione. Tra l’altro, i costi effettivamente sostenuti non sono risultati di appena 60mila euro, come sostenuto dalla società, ma di oltre 500mila euro, in ragione delle remunerazioni dovute ai dipendenti per le ore trascorse nella formazione. Consequenziali, quindi, le perplessità in ordine al presunto credito di imposta maturato, in conseguenza dello svolgimento del corso di formazione, per una somma di quasi 230mila euro.
Ai dubbi molto consistenti in ordine alla mancata effettuazione del corso di formazione si collega la perplessità sulla concreta prospettiva di un recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate del credito di imposta maturato, proprio in ragione del preteso svolgimento del corso di formazione, ed utilizzato in compensazione con il ‘modello F24’. In sostanza, l’omissione informativa in ordine all’espletamento di tale corso è rilevante, dato che si tratta di posta atta a creare un credito fiscale, se correttamente espletata, ma atta anche a creare situazioni di esposizione verso il Fisco, qualora vengano riscontrate dall’Agenzia delle Entrate delle irregolarità che vanificano il contributo ed espongono l’impresa a sanzioni.

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