Mantenimento figlio disabile: irrilevante che egli percepisca invalidità o accompagnamento

Confermato il diritto del genitore convivente col figlio a percepire il mantenimento da parte dell’altro genitore

Mantenimento figlio disabile: irrilevante che egli percepisca invalidità o accompagnamento

In generale, il figlio maggiorenne disabile grave deve essere equiparato, ai fini del mantenimento, ad un figlio minore, atteso che la sua non autosufficienza è diretta conseguenza della menomazione, con conseguente perdurante diritto al mantenimento genitoriale senza limiti temporali. E la circostanza che il figlio benefici, in ragione della patologia da cui è affetto, di pensione di invalidità ovvero di indennità di accompagnamento non comporta il venir meno del diritto del genitore convivente a percepire il mantenimento da parte dell’altro genitore, in proporzione ai redditi di quest’ultimo, al fine di fare fronte alle esigenze di organizzazione domestica e di cura del figlio, tenuto conto della finalità meramente assistenziale delle suddette provvidenze, le quali non escludono l’obbligo di mantenimento da parte del genitore.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 23538 del 19 luglio 2026 della Cassazione), i quali, a chiusura di un complesso contenzioso familiare, aggiungono che la visione tracciata è applicabile non solo ai figli minori ma anche ai figli maggiorenni portatori di un handicap grave, stante la piena assimilazione, Codice Civile alla mano, tra le due condizioni.
Riflettori puntati, in particolare, sulla condizione economica del figlio.
Su questo fronte, il padre, per contestare il proprio obbligo al mantenimento del figlio, sostiene la necessità di tenere in considerazione, ai fini del miglioramento della posizione reddituale del figlio, anche della pensione di invalidità da quest’ultimo percepita.
Secca la replica dei giudici di Cassazione: in relazione all’ indennità di accompagnamento e alle altre provvidenze in favore di invalidi, lo Stato si fa carico non già dei doveri genitoriali, ma della condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona (e di conseguenza il ‘caregiver’) in attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro sistema costituzionale, che persegue la uguaglianza sostanziale dei consociati, tramite interventi positivi in favore dei soggetti svantaggiati, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona. Così, la circostanza che un figlio minore benefici, in ragione della patologia da cui è affetto, di pensione di invalidità ovvero di indennità di accompagnamento non comporta il venir meno del diritto del genitore convivente a percepire il mantenimento da parte dell’altro genitore, in proporzione ai redditi di quest’ultimo, al fine di fare fronte alle esigenze organizzazione domestica e di cura del figlio medesimo, tenuto conto della finalità meramente assistenziale delle suddette provvidenze, le quali non escludono l’obbligo di mantenimento da parte del genitore.

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