Niente ammissione allo stato passivo se il credito è frutto di un finanziamento concesso con leggerezza

Stop legittimo se il finanziamento richiesto (e concesso) ha rappresentato un’operazione gravemente imprudente, priva di logica imprenditoriale, che ha aggravato la crisi dell’azienda

Niente ammissione allo stato passivo se il credito è frutto di un finanziamento concesso con leggerezza

Legittimo il diniego di ammissione allo stato passivo se il credito risulta essere frutto di un finanziamento concesso ad un’impresa già in stato di crisi.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 19438 del 12 giugno 2026 della Cassazione), i quali hanno respinto definitivamente la domanda di ammissione al passivo, presentata da una società finanziaria, nel fallimento di una piccola azienda, per una somma di poco superiore ai 275mila euro, come da contratto di finanziamento, assistito da garanzia del ‘Fondo per le piccole e medie imprese’.
Condivisa in terzo grado la linea seguita dal Tribunale, laddove, premessa la distinzione tra la concessione abusiva del credito, quale illecito civile e l’eccezione di nullità di un contratto di finanziamento per contrarietà a norme imperative, si osserva che il negozio in esame si pone in diretto contrasto con la specifica norma penale che sanziona l’aggravamento del dissesto con operazioni gravemente colpose.
In generale, per aversi contrarietà a norme penali, è necessario che il contratto sia vietato direttamente dalla norma penale, nel senso che la sua stipulazione integri reato, regola, questa, applicabile ad ogni fattispecie contrattuale, come nel caso del finanziamento – di impresa in dissesto – che si inserisca, ritardandolo, nell’iter organizzativo e di progressione delle proprie scelte, già ricadenti come doveri giuridici specifici a carico dell’imprenditore, di richiedere senza indugio il proprio fallimento o comunque di non espandere le dimensioni della propria insolvenza mediante operazioni dilatorie, versando in grave colpa.
Analizzando il caso specifico, è concreto il reato di bancarotta semplice, sia sotto il profilo oggettivo, in quanto, al momento della richiesta del finanziamento, la società versava in una situazione quanto meno di crisi, che avrebbe richiesto l’adozione di misure di discontinuità aziendale, idonee a tentare di risanare la situazione economico finanziaria, e scongiurare così la probabile insolvenza, sia sotto il profilo soggettivo, in quanto il finanziatore si era limitato ad una mera verifica cartolare di dati, senza analizzare la concreta effettiva realtà aziendale da finanziare, nonché senza prendere atto di informazioni e dati agevolmente reperibili da banche dati pubbliche, risultando così – in base ad una valutazione ex ante ed in concreto – in grave colpa nella concessione del finanziamento.
In particolare, la società finanziaria non aveva tenuto conto, secondo i giudici, delle risultanze della delibera di riduzione del capitale per perdite e dell’annesso bilanci, non riscontrando così le palesi incongruenze contabili tra i dati pubblicati e il bilancino provvisorio fornito dalla società debitrice in sede di richiesta di finanziamento. Nessuna menzione, poi, veniva fatta in relazione all’operazione di cessione di ramo d’azienda, annotata sul ‘Registro delle imprese’, trattandosi di evento sicuramente impattante sulla capacità dell’impresa debitrice di produrre flussi di cassa e, quindi di ripagare il finanziamento. Inoltre, il soggetto finanziatore neppure aveva richiesto la redazione di un piano di risanamento o di un ‘business plan’ che rendesse anche solo plausibile il superamento dello stato di crisi.
Non può farsi luogo, infine, alla restituzione delle somme, in quanto l’erogazione di finanziamenti garantiti, che si risolve oggettivamente in un aggravamento del dissesto di un imprenditore, senza possibilità di soluzione della crisi, danneggia l’interesse pubblico a che le risorse pubbliche stanziate siano destinate all’effettivo scopo di garantire la continuità aziendale di imprese in difficoltà, nonché la salvaguardia del tessuto produttivo. Difatti, il finanziamento richiesto (e concesso) ha rappresentato un’operazione gravemente imprudente, priva di logica imprenditoriale, che ha aggravato la crisi dell’azienda, poiché a questa, già in crisi, si è consentito di procrastinare il fallimento e di accumulare ulteriori debiti per oltre un milione e centomila euro da indebita prosecuzione di attività di impresa. E tutto ciò, peraltro, in assenza di un piano di risanamento o di un plausibile superamento dello stato di crisi, circostanza che ha reso il finanziamento un mero strumento per posticipare l’inevitabile esito liquidatore.

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