Uccide un gatto per proteggere il proprio cane: condanna sacrosanta

Respinta la tesi difensiva, mirata a presentare l’episodio come frutto di necessità. Illogico sostenere che il cane fosse stato aggredito dal gatto

Uccide un gatto per proteggere il proprio cane: condanna sacrosanta

Condannato in via definitiva l’uomo che spara con una carabina ad un gatto e lo uccide. Non può reggere la tesi difensiva secondo cui l’intenzione originaria era quella di difendere il cane dell’uomo dall’aggressione messa in atto dal felino.
Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 37473 del 27 ottobre 2026 della Cassazione) a chiusura del processo originato da un episodio verificatosi sei anni fa in provincia di Catania.
Inutili le obiezioni sollevate in Cassazione dall’uomo e mirate a ridimensionare la propria condotta.
Innanzitutto, l’uomo ha spiegato di avere agito per necessità: il suo cane, di piccola taglia, si trovava nel proprio recinto e il gatto, che proveniva dall’esterno, lo aveva aggredito, cagionandogli lesioni documentate. Poi ha aggiunto di non avere percepito che si trattasse di un gatto, avendo visto solo “una grossa palla nera”, e di avere sparato, usando una carabina definita “giocattolo”, al solo fine di proteggere il proprio cane e di spaventare l’animale che lo aveva aggredito.
Secondo l’uomo, è ipotizzabile almeno una necessità putativa a giustificazione dello sparo contro il gatto.
Per i magistrati di Cassazione, però, le obiezioni difensive non reggono, e, di conseguenza, va confermata la condanna emessa in Appello, condanna con cui si è ritenuto l’uomo colpevole di uccisione di animale, con pena fissata in tre mesi e dieci giorni di reclusione.
In sostanza, l’uomo ha agito senza necessità, sparando con una carabina ad aria compressa e cagionando la morte del gatto, risultato poi essere di proprietà di una donna.
In premessa viene ribadito che la nozione di “necessità” che esclude la configurabilità del reato di uccisione di animale comprende anche ogni altra situazione che induca all’uccisione dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni, danno ritenuto altrimenti inevitabile.
Tuttavia, tale esimente, anche solo putativa, va esclusa, alla luce della vicenda in esame. Ciò perché l’uomo sotto processo ha dichiarato che il cane aveva il gatto in bocca e lo strattonava, gatto, peraltro, di giovane età e di ridotta stazza.
Ad arricchire il quadro, poi, la natura solo lieve della lesione riportata dal cane a seguito dell’aggressione ai suoi danni da parte del gatto.
Per quanto concerne l’azione compiuta dall’uomo, è emersa, secondo i giudici di Cassazione, la praticabilità di condotte alternative, meno offensive, vista anche l’assenza di un concreto e attuale pericolo tale da rendere inevitabile il ricorso allo sparo.
Infine, si è appurato che l’uomo ha intenzionalmente sparato verso il punto in cui il gatto si trovava, condotta che ne disvela la volontà di uccidere.

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