Vizi della cosa: risoluzione del contratto e riduzione del prezzo sono rimedi alternativi

La scelta tra l’uno o l’altro rimedio è rimessa al compratore ma è irrevocabile, una volta adottata con la domanda giudiziale

Vizi della cosa: risoluzione del contratto e riduzione del prezzo sono rimedi alternativi

Alla luce di quanto previsto dal Codice Civile in materia di garanzia per il compratore, le azioni di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo, a fronte di vizi della cosa oggetto di compravendita, sono rimedi alternativi. Di norma, la scelta tra l’uno o l’altro rimedio è rimessa al compratore, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge (principalmente legate all’impossibilità di restituire la cosa viziata), ma la scelta è irrevocabile, una volta adottata con la domanda giudiziale.
Questo il paletto fissato dai giudici (ordinanza numero 23819 del 25 agosto 2025 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame una controversia concernente una fornitura di attrezzature da cucina, aggiungono che vi è comunque il potere del compratore di cumulare le due domande in giudizio, ove però colleghi l’una all’altra con un nesso di subordinazione, anche nel senso di subordinare la domanda di riduzione a quella di risoluzione.
Chiara la tesi proposta dal compratore: l’actio quanti minoris e la domanda di risoluzione del contratto non sono reciprocamente incompatibili, e dunque possono essere proposte anche separatamente.
Ragionando in questa ottica, quindi, la parte può, secondo il compratore, proporre in giudizi distinti la domanda di riduzione del prezzo e la successiva domanda di risoluzione, soprattutto ove i vizi siano stati scoperti solo successivamente grazie all’uso del bene o grazie ad una consulenza tecnica.
Peraltro, una volta accertata la totale inutilizzabilità dei beni e il grave inadempimento, la risoluzione del contratto diventa non solo possibile ma doverosa, sempre secondo il compratore.
A queste obiezioni i giudici di Cassazione ribattono in modo secco, precisando che le azioni di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo per vizi della cosa venduta sono rimedi alternativi, ma la scelta, una volta adottata con la domanda giudiziale, è irrevocabile.
Vi è, comunque, per il compratore la possibilità di cumulare le due domande in giudizio, e tale ‘potere’, più frequentemente accreditato in relazione al contratto di appalto, può essere operativo anche in relazione al contratto di compravendita.

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